(massima n. 1)
La domanda di rivalutazione automatica di una somma di denaro di cui si chiede il pagamento, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell'importo di tale somma ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta correlati al fenomeno inflattivo, costituisce una pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione al dedotto inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, si chieda, in aggiunta agli interessi legali di mora, diretti a compensare il danno presuntivamente connesso a quell'inadempimento, il ristoro dell'asserito ulteriore, e maggiore, pregiudizio causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie; ne consegue che, stante le differenze di presupposti e di contenuto fra le due domande, la proposizione dell'una domanda non equivale alla proposizione dell'altra, per cui, ove venga promossa una controversia per il riconoscimento ed il pagamento di un credito pecuniario nella quale non venga richiesto il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. quest'ultima domanda č proponibile successivamente in separata sede, senza che rilevi che, nella precedente causa, sia stata avanzata e respinta un'istanza di adeguamento del credito al sopravvenuto deprezzamento della moneta, attesa l'inidoneitā del giudicato di rigetto formatosi su quest'ultima domanda di interferire sull'esperibilitā dell'altra.