(massima n. 1)
La notifica della sentenza eseguita mediante il servizio postale deve considerarsi non avvenuta con la conseguente impossibilitą di far riferimento al termine breve ai fini della verifica della tempestivitą del ricorso per cassazione ove manchi agli atti l'avviso di ricevimento, che ai sensi dell'art. 4 della L. 20 novembre 1982, n. 890, costituisce prova dell'esecuzione della notifica a mezzo del servizio predetto.