(massima n. 1)
Nei casi di cassazione per error in judicando in jus (art. 360 n. 3 c.p.c.), il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto indicato (art. 384 c.p.c.) e, nell'applicarlo, deve attenersi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione, fatta eccezione dei fatti meramente ipotetici, ma comprese le questioni che avrebbero potuto essere prospettate o rilevate d'ufficio dalla Cassazione, mentre può sottrarsi al vincolo del principio di diritto solo nei casi di jus superveniens (che consente nuove attività assertive e probatorie e, in definitiva, nuove conclusioni) e di dichiarazione sopravvenuta di illegittimità costituzionale della norma sulla quale il principio si fonda. Nei casi di cassazione per i motivi di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., il giudice del rinvio — pure vincolato al principio di diritto implicitamente enunciato circa i punti già ritenuti decisivi o non correttamente motivati ed il giudizio di ammissibilità delle prove — è sostanzialmente soggetto al solo limite di non incorrere nello stesso errore logico della sentenza cassata; pertanto, egli può riesaminare i fatti già considerati, ai fini di una diversa rivalutazione, nel rispetto dei limiti del giudicato.