(massima n. 1)
Il rimedio dell'opposizione ordinaria di terzo che l'art. 404 primo comma c.p.c. accorda contro la sentenza resa fra altre persone, è attribuito a chi, estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza opposta, dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica o di mero fatto. (Nella specie, ribadito tale principio, la S.C. ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avessero qualificato come opposizione ordinaria di terzo quella proposta dal proprietario coltivatore diretto di un fondo, al fine di far valere il proprio diritto di riscatto sul fondo confinante ai sensi dell'art. 8 della L. 590 del 1965 e dell'art. 7 della L. 817 del 1971, pregiudicato dalla sentenza definitiva che, relativamente allo stesso fondo, aveva accolto l'analoga domanda di un terzo contro i medesimi acquirenti).