(massima n. 1)
Le sentenze che statuiscono sulla competenza ad eccezione delle decisioni della Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza non sono suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale poiché la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non pił impugnabile, dą luogo soltanto al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stesso processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinnanzi ad un giudice diverso.