(massima n. 1)
Per la sussistenza del fatto notorio occorre innanzitutto che esso abbia una distinta identità storica che si imponga alla osservazione o alla percezione della collettività, in modo che questa ne compia, per suo conto, la valutazione critica, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche; in secondo luogo è necessario che esso sia di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo dove è invocato, o perché appartenente alla cultura media della collettività ivi stanziata, ovvero perché le sue ripercussioni siano ampie ed immediate al punto che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico, che spinge ciascuno dei componenti la collettività a conoscerlo; solo in presenza dei suddetti presupposti il giudice può fare a meno delle prove, potendo avvalersi direttamente della conoscenza del fatto divenuto notorio acquisita al di fuori del processo. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza del fatto notorio relativamente al rilascio di deleghe, da parte del presidente dell'Inail, ai direttori di sedi periferiche dell'istituto).