(massima n. 1)
Con riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico (o punto pregiudiziale) l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso e pure in assenza di un'apposita richiesta, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima; con riguardo, invece, alla questione pregiudiziale in senso tecnico disciplinata dall'art. 34 c.p.c. e indicante una situazione che, pur rappresentando un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, č tuttavia distinta e indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale effetto si fonda detta situazione č oggetto solo di accertamento incidentale (inidoneo a passare in giudicato), tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti. (Nella specie la sentenza di merito aveva rigettato la domanda del dipendente delle Ferrovie dello Stato volta al riconoscimento del servizio militare ai sensi dell'art. 20 della L. n. 958 del 1986, sul duplice rilievo della non appartenenza dell'ente al settore pubblico e della norma di interpretazione autentica dettata, quanto al servizio valutabile ratione temporis, dall'art. 7 della L. n. 412 del 1991. La S.C. ha escluso l'interesse del lavoratore all'impugnazione, volta a conseguire la rimozione dell'affermazione dal ricorrente considerata ostativa dell'applicabilitā del terzo comma del detto art. 7 della non appartenenza dell'ente Ferrovie dello Stato al settore pubblico, rilevando che tale questione, siccome pregiudiziale in senso tecnico, era stata esaminata incidenter tantum, onde il relativo accertamento del giudice del merito non poteva passare in giudicato).