(massima n. 1)
Allorquando una sentenza della Corte di cassazione abbia fissato, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunzia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa č rinviata non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva, nella precorsa fase di merito, quali premesse logico-giuridiche della pronunzia di annullamento.