(massima n. 1)
Il giuramento decisorio – che può essere deferito in qualsiasi momento anche nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., e che è ammissibile anche se abbia per oggetto circostanze accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite ovvero le stesse circostanze che la parte deferente intendeva dimostrare con un diverso mezzo di prova, documentale o testimoniale, dal quale la parte stessa sia decaduta – può essere deferito per la prima volta in grado d'appello, ma non può essere ammesso quando verta su fatti la cui deduzione in secondo grado risulti preclusa in relazione al divieto di nuove domande in grado d'appello.