(massima n. 1)
L'atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione, qualora, pur contenendo la rinuncia all'impugnazione, non sia idoneo a determinare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (perché non sottoscritto anche dal difensore del ricorrente per il giudizio di legittimitā), č atto idoneo a comportare l'improcedibilitā del ricorso per cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il difetto di interesse a proseguire il processo.