(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 15 disp. prel. c.c., l'abrogazione tacita di una legge ricorre quando sussiste incomparabilitą fra le nuove disposizioni e quelle precedenti, ovvero quando la nuova legge disciplina la materia gią regolata da quella anteriore; in particolare la suddetta incompatibilitą si verifica solo quando fra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza delle nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.