(massima n. 1)
A norma dell'art. 15 del D.M. 31 ottobre 1985 (tariffa forense) il rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti costituisce una componente delle spese giudiziali; ne consegue che, in caso di condanna ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e nei limiti fissati dal giudice, il soccombente č tenuto a rifondere alla parte vittoriosa anche detto rimborso.