(massima n. 1)
Nel caso in cui uno dei soccombenti in primo grado notifichi alla parte vittoriosa un atto di appello privo di procura ad litem e notifichi identico atto, contenente valida procura, all'altro soccombente, tale mandato non sana la carenza di jus postulandi insita nell'atto di impugnazione, atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma terzo, 83, 163, comma terzo, e 342 c.p.c., lo jus postulandi deve risultare dall'atto che esprime la volontà di impugnare e che instaura il giudizio di appello, mentre il mandato alle liti contenuto nell'atto notificato al soccombente — il quale non ha natura di impugnazione, bensì di mera provocatio ad impugnandum — non può esplicare effetti ulteriori rispetto a quelli propri dell'atto per cui è stato conferito, e non può quindi valere come procura ad litem dell'atto di appello.