(massima n. 1)
L'ordinanza con cui il presidente del Tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese degli arbitri, a norma dell'art. 814 secondo comma c.p.c., avendo carattere decisorio, in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri (creditori) e le parti del procedimento arbitrale (debitori) e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo né revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emessa è impugnabile in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., per «violazione di legge» regolatrice del rapporto sostanziale controverso o alla legge regolatrice del processo, alla quale la inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto è riconducibile solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, perché sviluppata con argomentazioni non idonee a rilevare la ratio decidendi o fra loro logicamente inconciliabili, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze probatorie.