(massima n. 1)
In ipotesi di ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, gli interessi moratori e l'ulteriore risarcimento a norma dell'art. 1224, secondo comma, c.c. costituiscono distinte voci dello stesso danno, scaturenti da un unico fatto generatore, con la conseguenza che la pretesa relativa al secondo non può essere fatta valere in un autonomo giudizio successivo a quello in cui si sia formato il giudizio sugli interessi, salvo che in quest'ultimo il creditore abbia fatto espressa riserva di agire in separata sede per il maggior danno e il debitore abbia aderito a tale riserva o, comunque, non vi si sia opposto.