(massima n. 1)
Il principio per cui, con riguardo alle prestazioni di un socio di società cooperativa di produzione e lavoro rese conformemente alle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, né un rapporto di collaborazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 409 c.p.c., non esclude che debbano attribuirsi al giudice del lavoro le controversie nelle quali il socio lavoratore abbia formulato la sua domanda facendo valere (non pretestuosamente) la natura effettiva di lavoro subordinato del rapporto, con il presupporre, quindi, esplicitamente o anche solo implicitamente, la concorrenza in capo allo stesso soggetto di due rapporti – quello sociale e quello di lavoro dipendente – fra loro distinti, o, in alternativa, con il presupporre la simulazione del rapporto sociale e la dissimulazione dell'altro rapporto.