(massima n. 1)
La norma dell'art. 331 c.p.c., concernente l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o fra loro dipendenti č ispirata all'esigenza che il giudizio d'impugnazione si svolga e sia utilmente definito nei confronti di tutte le parti di siffatte cause. Essa, pertanto, č applicabile non soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di qualcuna delle parti, ma anche nel caso di invalida proposizione della stessa, quale quello di nullitā dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, dovuta ad insufficienza del termine per comparire assegnato ad una delle parti.