(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, il potere del giudice d'appello in tema di ammissione di nuove prove (art. 437 c.p.c.) –che non può sostituire l'onere probatorio incombente sulle parti – può essere esercitato ai fini della decisione della causa; l'omessa motivazione sulla mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame ma configura soltanto una implicita dichiarazione di esclusione dell'indispensabilità di essi.