(massima n. 1)
L'art. 9 della L. 14 febbraio 1990, n. 29 che ha previsto la competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale per tutte le controversie in materia di contratti agrari (ad eccezione di quelle relative al diritto di enfiteusi ed alle prestazioni fondiarie perpetue), innovando rispetto alla precedente situazione normativa, in base alla quale vi era una ripartizione di competenze tra tale sezione e il pretore giudice del lavoro č di immediata applicazione anche in caso di pregressa cessazione del rapporto dedotto in giudizio, in quanto l'art. 10 della medesima legge, che limita l'applicabilitā delle nuove disposizioni ai contratti agrari associativi in corso, fa esclusivo riferimento alle disposizioni aventi natura sostanziale e non deroga al principio secondo cui ai fini della competenza rileva l'oggetto del contendere, a prescindere dalla vigenza o meno del relativo rapporto.