(massima n. 1)
Nell'espropriazione di crediti, il terzo debitore del debitore esecutato non è legittimato a far valere la non pignorabilità del bene – neanche sotto il profilo dell'esistenza di vincoli di destinazione, in caso di somme depositate presso istituto di credito tesoriere di un ente pubblico – la questione attenendo al rapporto tra creditore esecutante e debitore esecutato, il quale ultimo si può avvalere dell'opposizione all'esecuzione, prevista dall'art. 615 c.p.c. Correlativamente l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione, in occasione della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c., non fa venire meno alla dichiarazione il carattere della positività.