(massima n. 1)
Il giudicato sulla giurisdizione può formarsi solo a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, oppure per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito, restando peraltro esclusa l'equiparabilità a tale sentenza della decisione che abbia rigettato l'eccezione di incompetenza per materia. (Sulla base di tale principio le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione promosso dopo che vi era già stata una sentenza del giudice ordinario che aveva declinato la propria giurisdizione e nella pendenza del giudizio dinanzi al giudice amministrativo).