(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente, la costituzione delle parti, non č necessario disporre l'integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione, abbia spiegato la propria attivitā difensiva con controricorso.