(massima n. 1)
In ipotesi d'inammissibilitą del ricorso principale per cassazione avverso sentenza non notificata, la tempestivitą del ricorso incidentale avverso la stessa pronuncia deve essere verificata non solo con riferimento al generale termine d'impugnazione stabilito dall'art. 327 c.p.c. ma anche con riguardo al termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, previsto dall'art. 371, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 370, comma 1, dello stesso codice.