(massima n. 1)
L'impignorabilità prevista dall'art. 514, n. 4, c.p.c., che si riferisce al professionista, all'artista, al lavoratore autonomo, ed anche all'imprenditore individuale (qualora sul fattore capitale prevalga l'attività personale dell'imprenditore medesimo), avendo lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro, e non essendo suscettibile di interpretazione analogica (costituisce infatti eccezione al principio generale – contenuto nell'art. 2740 c.c. – secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge) non può trovare applicazione con riferimento a società di capitali.