(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 42 c.p.c. — secondo cui la sentenza che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa, può essere impugnata solo con regolamento (necessario) di competenza — la locuzione «decisione sul merito della causa» va intesa in senso non limitato alle pronunce sul rapporto sostanziale, in contrapposizione a quelle di mero rito, ma esteso alle pronunce risolutive di qualsiasi questione diversa dalla competenza, sia essa di natura materiale o formale, pregiudiziale al processo o preliminare di merito, sempreché non si tratti di questione — come, nella specie, relativa alla natura giuridica agraria, o meno, del contratto intercorrente tra le parti — il cui esame sia stato compiuto incidenter tantum ai soli fini della statuizione sulla competenza e senza che possa rilevare l'ampiezza delle indagini istruttorie eventualmente compiute e sostanzialmente coincidenti con quelle sul merito.