(massima n. 1)
La valutazione della prova, anche con riguardo all'attendibilità delle fonti della medesima, deve necessariamente seguire e non precedere la sua assunzione, dovendo il relativo apprezzamento essere condotto sulla base della presa in considerazione dell'intero contesto di tutti gli elementi acquisiti nel processo, e non può quindi essere aprioristicamente compiuta in un momento anteriore, con la conseguenza di impedirne l'ingresso nel processo, solo sulla base di una valutazione di mera probabilità, quale è quella inerente alla inverosimiglianza del fatto da provare.