(massima n. 1)
La disposizione (art. 276 c.p.c.) che impone la partecipazione, alla deliberazione della decisione, degli stessi giudici che componevano il collegio all'udienza di discussione — da osservarsi anche con riguardo al procedimento (disciplinato dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, col richiamo alla L. 13 giugno 1942, n. 794, sulla liquidazione degli onorari agli avvocati e procuratori) di liquidazione dei compensi ai periti e consulenti tecnici, cui deve riconoscersi natura di giurisdizione contenziosa e non volontaria, nonostante le forme camerali del suo svolgimento — implica, in caso di violazione, la nullità della decisione stessa, per la cui dichiarazione, peraltro, è necessaria la prova della diversità di composizione, non desumibile dalla sola indicazione, nell'intestazione dell'atto, del magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, con un nominativo diverso da quello riportato sul verbale dell'udienza di discussione, poiché tale circostanza, in assenza della prova suddetta è sintomatica soltanto di un errore materiale, essendo la detta intestazione priva di un'autonoma efficacia probatoria e limitandosi alla riproduzione dei dati risultanti dal verbale di udienza.