(massima n. 1)
L'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare, sia prima dell'inizio del giudizio di merito, sia nella pendenza di esso, con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza, o rigetta il ricorso per motivi di rito o di merito, o lo accoglie in tutto o in parte, non č soggetta all'impugnazione per regolamento di competenza esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se non abbiano forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, non siano revocabili e si avvicinino al concetto sostanziale di cosa giudicata essendo la stessa passibile unicamente di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (introdotto dall'art. 74 della L. 26 novembre 1990, n. 353, il quale, ai sensi dell'art. 50 della L. 21 novembre 1991, n. 374, č entrato in vigore l'1 gennaio 1993, non essendo stato ricompreso nella previsione di cui all'art. 2, comma 5, della L. 4 dicembre 1992, n. 477 e successive modificazioni). Il provvedimento cautelare, infatti, che assolve unicamente la funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante l'eliminazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, č caratterizzato, oltre che dalla strumentalitā, dalla provvisorietā, atteso che non č idoneo a regolare il rapporto in via definitiva e che č destinato a rimanere assorbito o superato da altri provvedimenti che possono essere successivamente emessi nel corso del giudizio (anche nel medesimo grado).