(massima n. 1)
La previsione della notificazione collettiva ed impersonale dell'impugnazione agli eredi del defunto ha carattere eccezionale ed è, pertanto, limitata alle sole ipotesi la cui previsione è espressamente contemplata (artt. 303, comma 2, 286, comma 1, 328, comma 2, c.p.c.); ai sensi di tale ultima disposizione, tale forma della notificazione è consentita soltanto se la morte del «dante causa» si sia verificata dopo la notificazione della sentenza, e non anche nel caso di decesso della parte prima della pubblicazione della sentenza che si intende impugnare, senza che rilevi in contrario, in tale ultimo caso, la circostanza che la riassunzione della causa dopo l'evento interruttivo sia avvenuta mediante notificazione collettiva ed impersonale del relativo atto, in quanto, una volta avvenuta in tal guisa la riassunzione del procedimento, questo prosegue non nei confronti degli eredi considerati come gruppo, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi.