(massima n. 1)
La presunzione di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza – posta dall'art. 276 c.p.c. e ribadita dall'art. 119, comma 2, att. c.p.c. – può essere vinta solo dalla dimostrazione, in base alla documentale formulazione della stessa sentenza, dell'intervenuta sostituzione, nella posizione di estensore, del giudice autore della relazione con il presidente (o con altro giudice), senza che tale dimostrazione possa ricavarsi dalla semplice mancanza di altra firma, oltre quella del presidente. (Nella specie, nell'epigrafe della sentenza era indicato il relatore in persona diversa dal presidente del collegio, mentre la sentenza portava la sola firma del presidente. La Suprema Corte, in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto che la sentenza fosse insanabilmente nulla, ex art. 132 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 6 della L. 8 agosto 1977, n. 532, per l'omessa sottoscrizione dell'estensore).