(massima n. 1)
Nel regime anteriore alla novellazione dell'art. 5 c.p.c., disposta con la L. n. 353 del 1990 che, ai fini della perpetuatio iurisdictionis, esclude la rilevanza anche delle modificazioni della disciplina della competenza disposte posteriormente al momento della proposizione della domanda trova applicazione nei giudizi pendenti all'atto della sua entrata in vigore l'art. 9, L. 14 febbraio 1990, n. 29, che devolvendo alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari con la sola esclusione di quelle relative al diritto di enfiteusi ed alle prestazioni fondiarie perpetue ha l'effetto di escludere anche la precedente competenza del pretore del lavoro, per le cause di rendiconto o di condanna al pagamento di somme dovute a seguito del rendiconto stesso ovvero a titolo di risarcimento del danno, ed impone la declaratoria di tale sopravvenuta ragione d'incompetenza.