(massima n. 1)
Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla L. n. 533 del 1973, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce – nelle controversie previdenziali che (come quella proposta contro l'Inps dal datore di lavoro per il rimborso di contributi indebitamente versati) richiedano il previo esperimento del procedimento amministrativo – un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria, in mancanza del quale tale azione (e la relativa domanda) è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 della citata L. n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo, né dall'art. 443 c.p.c., che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità – anziché l'improponibilità – della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato.