(massima n. 1)
L'impugnazione di falso riflettente atti e documenti che abbiano attinenza con il giudizio di legittimitą postula l'osservanza delle formalitą previste dall'art. 221 c.p.c. e deve esternarsi con inequivoca manifestazione di volontą, specie allorché debba essere desunta attraverso un'attivitą interpretativa del contenuto del controricorso. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso che l'univoca manifestazione di volontą del controricorrente nel senso anzidetto fosse ravvisabile nel «sospetto» espresso nel controricorso in ordine alla sottoscrizione del mandato speciale al difensore da parte del ricorrente).