(massima n. 1)
Nel caso di domanda inerente a rapporto obbligatorio, il problema della sussistenza o meno, in capo alla parte attrice, del credito allegato in giudizio, ove insorga esclusivamente per effetto di eccezione della parte convenuta, ancorché accompagnata dall'indicazione del soggetto che a suo avviso avrebbe la titolaritā del diritto, non determina litisconsorzio necessario con detto soggetto, atteso che, in assenza di una domanda, principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il dibattito rimane circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l'istante ed il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo. Questi, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilitā del proprio diritto, e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, č abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 c.p.c.