(massima n. 1)
La determinazione delle spese e dell'onorario, direttamente effettuata dagli arbitri, č fonte di corrispondente obbligazione, ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., non modificato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, soltanto se trovi l'accettazione di tutte le parti del procedimento arbitrale (occorrendo altrimenti la liquidazione giudiziale), di modo che l'adesione di una soltanto di tali parti non integra detto titolo, né l'abilita, in caso di versamento della relativa somma, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'altra parte.