(massima n. 1)
L'inadempimento dell'obbligazione assunta dal notaio rogante di verifica delle iscrizioni ipotecarie relative all'immobile compravenduto, garantito come libero dal venditore e risultato poi gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, comporta l'obbligo per il notaio del risarcimento del danno, che può essere disposto anche in forma specifica, mediante la condanna alla cancellazione del vincolo taciuto, con il pagamento della somma necessaria a tal fine e il compimento delle relative formalità. Per contro, per il caso che l'immobile non venga espropriato in danno dell'acquirente, il mancato guadagno derivante a questo ultimo dall'impossibilità di realizzarne la vendita per la presenza del vincolo ipotecario, non giustifica di regola un risarcimento integrativo, non assumendo la mancata vendita carattere di definitività, sì da determinare un corrispondente, definitivo depauperamento del patrimonio nel suo concreto valore, salvo il concorso di particolari fattori, quali ad es. il mancato impiego del numerario in attività vantaggiose, l'impossibilità di realizzare in futuro lo stesso prezzo per il quale si è ricevuta offerta per effetto del mutamento di valori immobiliari etc., dei quali incombe al danneggiato l'onere della prova.