(massima n. 1)
Il principio, sancito dall'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, secondo cui nelle cause di lavoro, soggette al rito speciale previsto dagli artt. 409 ss. c.p.c., i termini processuali, ivi compreso il termine annuale per l'impugnazione della sentenza non notificata, non sono sottoposti a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento giudiziale e quindi riguarda anche i termini per proporre ricorso per cassazione, atteso che il citato art. 3, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce sempre a controversie che abbiano una determinata natura (la quale giustifica l'esigenza di una loro sollecita trattazione) e non gią all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima.