(massima n. 1)
L'eccezione di tardivitą del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, ove il disconoscimento sia avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, nella medesima sede, risultando, in difetto, preclusa, stante l'impossibilitą di proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni gią, ritualmente, proposte.