(massima n. 1)
La cassazione di una sentenza con riguardo all'interpretazione di norme contrattuali, pronunciata per violazione delle regole legali di ermeneutica e per vizi di motivazione — la quale attribuisce al giudice di rinvio la stessa pienezza di poteri propria del giudice che ha emesso la sentenza cassata travolgendo anche gli accertamenti e le valutazioni precedenti — vincola il suddetto giudice al rispetto dei criteri interpretativi fissati dalla sentenza di annullamento, ma non anche al rispetto della soluzione interpretativa eventualmente suggerita nella stessa sentenza, essendo ad esso riservata, in via esclusiva, l'indagine circa il contenuto della volontà contrattuale. Pertanto la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio può essere censurata, per violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e per vizi della motivazione, anche per quelle affermazioni che risultino conformi alle osservazioni e valutazioni incidentalmente contenute nella sentenza di cassazione e che, in quanto tali, non sono vincolanti.