(massima n. 1)
L'inottemperanza, da parte del convenuto, alle prescrizioni dell'art. 416, comma 3, c.p.p. — il quale stabilisce, in particolare, che nella memoria di costituzione il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda — può, secondo le circostanze, costituire elemento integrativo del convincimento del giudice, ma non già essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione della fondatezza degli assunti di controparte. (Nella specie, la Suprema Corte enunciando il suesposto principio, ha censurato l'impugnata sentenza in relazione all'omesso esame delle censure proposte in appello dell'Ente Ferrovie dello Stato in tema di calcolo del compenso per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1188 del 1977).