(massima n. 1)
Il deposito presso la Corte di cassazione della richiesta, ex art. 369, ultimo comma c.p.c., al giudice a quo di trasmissione alla Corte stessa del fascicolo di ufficio relativo alla controversia conclusasi con la sentenza impugnata, non deve necessariamente essere contestuale a quello del ricorso, di guisa che non condiziona tale ultimo adempimento e può essere indipendentemente eseguito, purché con l'osservanza del termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso stesso, di cui al primo comma della medesima norma. Ne consegue che l'eventuale proroga dei termini processuali disposta, ai sensi dell'art. 1 del D.L.Lgt. 9 aprile 1948, n. 437, col decreto del Ministro della giustizia che accerti il mancato funzionamento dell'ufficio giudiziario destinatario della richiesta suddetta, mentre è utilizzabile per provvedere al deposito di questa, non è idoneo a consentire uguale differimento del deposito del ricorso, quale incombente non condizionato dall'accertata disfunzione di quell'ufficio ed eseguibile indipendentemente dall'altro.