(massima n. 1)
Quando è rilasciata con scrittura privata autenticata, la procura alle liti deve essere sottoscritta dalla parte con segni grafici che ne indichino il nome ed il cognome, sia pure in forma abbreviata, purché decifrabile, perché la sottoscrizione, per la sua funzione di individuazione dell'autore del documento, costituisce un elemento essenziale di ogni scrittura privata; ne consegue che è inesistente, per difetto di forma, la procura alle liti con crocesegno in calce al posto della firma essendo del tutto irrilevante l'autenticazione del difensore, che ha solo lo scopo di attestare la provenienza della sottoscrizione dal suo autore e che presuppone, pertanto, la presenza dei segni grafici propri della sottoscrizione.