(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro (comprese quelle in materia di assistenza e previdenza obbligatorie) la facoltą del giudice del merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (artt. 421 e 437 c.p.c.), e di disporre, in particolare, la rinnovazione delle indagini tecniche, costituisce espressione di una discrezionalitą il cui omesso esercizio non esige un'espressa motivazione, dovendosi ritenere che lo stesso giudice abbia per implicito considerato sufficienti le risultanze probatorie gią acquisite.