(massima n. 2)
Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere in mancanza di diversa esplicita statuizione – che il contraddittorio sia stato da questo ritenuto integro, né può essere disposto l'intervento jussu judicis, che è incompatibile con le norme che disciplinano il giudizio di rinvio, nel quale verrebbero introdotte parti e conclusioni diverse rispetto al giudizio di appello, contro il preciso divieto dell'art. 394 c.p.c.