(massima n. 1)
Il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la composizione delle controversie in materia di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 c.p.c. e 148 att. stesso codice — nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973 —, non costituisce più condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilità della domanda, con la conseguenza che l'avvenuta scadenza del termine di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per la proposizione della detta azione a seguito del provvedimento ministeriale conclusivo dell'iter amministrativo delle controversie in tema di assicurazione antinfortunistica — termine, peraltro, decorrente solo dal momento della comunicazione del provvedimento stesso, talché ove questo manchi, come nel caso di silenzio-rigetto, difetta il presupposto stesso della sua operatività — non comporta alcun ostacolo all'esercizio dell'azione suddetta, svincolata, ormai, dalla procedura amministrativa.