(massima n. 1)
Con riguardo ai rapporti previsti dall'art. 409, n. 3, c.p.c., il carattere prevalentemente personale dell'opera resa dal preposto allo svolgimento di una prestazione d'opera continuativa e coordinata deve considerarsi escluso quando il soggetto abbia organizzato la propria attivitą con criteri imprenditoriali tali che per indici rivelatori inequivoci (quali, nella specie, la messa a disposizione della controparte, per la commercializzazione dei prodotti della medesima e nell'ambito di un complesso rapporto di collaborazione, della propria struttura di vendita e del proprio marchio) possa concludersi che egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attivitą imprenditoriale altrui, ma gestendo un'impresa autonoma propria.