(massima n. 1)
Gli aventi causa di una delle parti sono legittimati anche all'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 primo comma c.p.c. e, quindi, all'intervento in grado di appello ex art. 344 c.p.c., purché facciano valere un diritto autonomo incompatibile con quelli delle parti in causa, suscettibile di essere direttamente ed immediatamente pregiudicato dalla sentenza. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la quale nella lite tra compratore e venditore avente ad oggetto il saldo-prezzo della compravendita, aveva negato la legittimazione ad intervenire in appello del terzo promissario acquirente della res compravenduta).