(massima n. 1)
L'imprenditore agricolo debitore che deduca, nei confronti dello Scau, l'esorbitanza della pretesa contributiva dello Scau medesimo per avere questo, in conformitā a decreto del Ministero del lavoro illegittimo ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, determinato i contributi relativi ai lavoratori agricoli di una determinata provincia con riguardo ad un orario giornaliero maggiore di quello praticato nella provincia medesima deduce il suo diritto soggettivo a non subire imposizioni patrimoniali al di fuori della legge (art. 23 Cost.); pertanto, la relativa controversia, di natura previdenziale, č devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando l'eventuale illegittimitā del provvedimento ministeriale incidenter tantum ai fini della reiezione della pretesa suddetta.