(massima n. 1)
Nel caso in cui la morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata dichiarata dal suo procuratore, l'appello, a causa della verificatasi ultrattività della procura alle liti, è ritualmente notificato (entro l'anno di pubblicazione della sentenza) presso il procuratore medesimo, con la conseguenza che non sorge la necessità di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., fino a quando nel giudizio di appello si costituisce uno degli eredi, segnalando l'esistenza di un coerede: ove ciò avvenga, ai fini processuali il decesso del dante causa deve intendersi come verificatosi all'atto della dichiarazione fattane dall'erede e si presenta dallo stesso momento la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro erede, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a pena di estinzione del procedimento. (In forza dell'enunciato principio la S.C., rilevato che nella specie l'estinzione non era stata eccepita, prima di ogni altra difesa, dall'appellato costituito, ha cassato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 331, l'inammissibilità del gravame per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio).