(massima n. 1)
Sono suscettibili di pignoramento, da parte del privato creditore del comune, le somme da questo incassate direttamente o per il tramite della propria esattoria, non rilevando in contrario né la potenziale destinazione delle somme medesime agli scopi indicati nel bilancio dell'ente, né la loro provenienza da rapporti impositivi di natura pubblicistica, la quale preclude soltanto la pignorabilitą del credito quando non vi sia stato ancora l'adempimento da parte dell'obbligato, per impedire che il privato creditore si sostituisca nei detti rapporti all'ente stesso, non anche quella delle somme oggetto di tale adempimento.